Vendita al concessionario
- Deve
essere redatto
l'atto di vendita in favore della concessionaria, cosa che generalmente avviene
tramite annotazione sul certificato di proprietà (nel retro e' presente un modello
di atto di vendita); l'unica firma che va autenticata è quella del venditore.
- Il
venditore è tenuto a consegnare alla concessionaria il documento di proprietà del veicolo (CdP) e la
carta di circolazione.
- Entro 60 giorni la concessionaria
deve richiedere la trascrizione dell'atto al PRA competente (cioè della provincia in cui è residente
l'intestatario del veicolo).
- Entro lo stesso termine il concessionario deve
anche provvedere all'aggiornamento della carta di circolazione. Esclusi rari casi (come quando manca
il certificato di proprietà), ciò è fattibile unitamente alla trascrizione al PRA rivolgendosi ad uno
sportello telematico dell'automobilista -STA- (presso gli Uffici Provinciali dell'ACI e della Motorizzazione
Civile, le delegazioni ACI e le agenzie di pratiche automobilistiche).
Vendita
ad un privato
- Redigere
l'atto di vendita
nei modi già visti
per la vendita al concessionario (sul retro del certificato di proprietà), autenticandone le firme.
- Consegnare
all'acquirente il documento di proprietà del veicolo (CdP) e la carta di circolazione.
L'acquirente
è tenuto a richiedere, entro 60 giorni dalla data dell'atto di vendita, la trascrizione al PRA dell'atto
stesso e l'aggiornamento della carta di circolazione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.
L’intera pratica può essere gestita rivolgendosi ad uno sportello telematico dell'automobilista.
Passaggio
di proprietà
La richiesta del passaggio di proprietà di un veicolo può essere
presentata dall'acquirente
o da una persona incaricata dall'acquirente a uno Sportello Telematico dell'Automobilista (STA)
quando si dispone del certificato di proprietà (CdP).